Attualità

FAQ Fatturazione elettronica 2019

 14.Registrazione degli acquisti

Una novità in materia di fatturazione elettronica è la soppressione dell’obbligo di «numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione».
I contribuenti hanno comunque la possibilità, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, infatti la nuova norma non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

13.Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate, rispondendo a un interpello, il 19 marzo ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi e divieti in materia di fattura elettronica per i fisioterapisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolari di un ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche, diretto da un apposito direttore sanitario.
L’Agenzia ha chiarito che per l’anno 2019 le prestazioni sanitarie effettuate dai soggetti sopra descritti nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente. Ciò a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio o meno dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.
Se nell’erogare la prestazione, il fisioterapista, sia esso persona fisica o società, si avvale di soggetti terzi che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, gli stessi saranno tenuti ad emettergli fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

12.Commercianti al minuto, sono abbligati ad emettere fatture elettroniche?

I commercianti al minuto sono obbligati all’emissione della fattura solo se richiesta dal cliente, perché certificano le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale.
Qualora gli venga richiesta fattura, può alternativamente:

  • emettere scontrino o ricevuta fiscale, scorporare poi l’importo dal totale dei corrispettivi ed emettere fattura differita;
  • emettere fattura immediata entro il termine di liquidazione dell’IVA, emettendo, al momento di effettuazione dell’operazione un documento non fiscale, che vale solo come quietanza dell’operazione

11.Cosa fare se la fattura viene scartata?

Nel caso in cui il Sistema di Interscambio scarti la fattura, è preferibile che la nuova fattura mantenga la stessa data e lo stesso numero di quella scartata. Se ciò non fosse possibile, è consigliabile rinumerare le fatture in modo che risulti un collegamento con la fattura scartata, aggiungendo ad esempio una R che identifica le fatture riemesse perchè scartate, da annotare in un registro sezionale. Quando farlo? Entro 5 giorni o al più tardi entro la liquidazione Iva relativa al mese in cui è stata emessa la fattura scartata. Ad esempio se la fattura scartata fosse la n. 34 del 10 gennaio, la fattura riemessa potrà essere la n. 34/R e potrà essere emessa entro il 15 febbraio 2019. Attenzione a stornare la rilevazione contabile della fattura scartata che, in quanto tale, si considera come non emessa.

 10.La fattura elettronica va emessa e inviata lo stesso giorno dell’operazione?

La fattura si considera tempestivamente emessa se viene inviata telematicamente entro dodici giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. In tale ipotesi il documento dovrà riportare la data di effettuazione dell’operazione.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni non verranno applicate se la fattura elettronica è stata emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA.

 9.Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi per Enti non commerciali senza partita IVA, i condomini e i privati?

I condomini e i soggetti privi di partita IVA non sono soggetti all’obbligo di emettere fattura elettronica.
I loro fornitori però saranno tenuti ad emettere fattura elettronica e ad inviarla tramite SdI considerando entrambi alla stregua di un “consumatore finale”.

Nella fattura elettronica verrà riportato il codice fiscale nel campo dell’identificativo fiscale.
Nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica verrà riportato il codice convenzionale “0000000”.
Dovrà essere consegnata una copia della fattura elettronica trasmessa che deve riportare esplicitamente che si tratta della copia della fattura trasmessa.

 8.«ESTEROMETRO» : comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Le operazioni con l’estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ed è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti.

Si potrà evitare optando per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero indicando tra i dati anagrafici del cessionario il Codice Destinatario “XXXXXXX”
e in presenza di bolletta doganale

La trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della ricezione del documento di acquisto
La prima comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

7.A partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA?
Se il fornitore italiano emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio presentare il modello INTRA?

Dal 1° gennaio 2018 è previsto che l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA resti in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato
acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro
acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Tale semplificazione resta in vigore anche nel 2019.

6.E’ possibile emettere fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione” quali la c.d. “fattura proforma” o “parcella«?

Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Per le prestazioni di servizi rimane sempre la possibilità di emettere proforma e fatturare soltanto nella data dell’incasso, pertanto il vantaggio della fattura differita esiste soltanto quando proforma e incasso avvengono nello stesso mese.

5.Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il suo cliente perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?

Se il fornitore non emette la fattura elettronica o non la invia al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il destinatario della fattura non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di emettere autofattura entro 4 mesi dalla data dell’operazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97.
In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

4.Autofatture (reverse charge, autoconsumo e omaggi), hanno la stessa numerazione delle fatture attive e vanno inviate al Sistema di interscambio?

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica relativa ad un’operazione effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
L’Agenzia ha già chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento (autofattura), da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
L’autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio ai fini della conservazione sostitutiva.
Le autofatture emesse per omaggi e autoconsumo vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

3.Cosa devo fare se ricevo una fattura per merce mai acquistata?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.).
Non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

2.Nel caso in cui un fornitore invii una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

1.Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Ad esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, si potrà emettere un DDT che accompagni la merce al momento della cessione (20 gennaio)
emettere la fattura elettronica con la data del 31 gennaio 2019, richiamando il DDT
far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

 

 

 

 

 

 

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