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INAIL nuova tariffa | info n. 24/2019

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Dopo 20 anni dall’ultima revisione, l’INAIL ha aggiornato la tariffa dei premi modificando:
– le voci tariffarie,
– il calcolo dei tassi medi,
– il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
La revisione ha portato benefici economici, cioè risparmi, alla maggior parte delle aziende.

Riduzione delle voci tariffarie e aggiunta di nuove lavorazioni

La semplificazione e razionalizzazione delle tariffe è stata attuata primariamente mediante l’eliminazione delle voci obsolete cioè attinenti a contesti produttivi superati. Ciò ha portato ad una contrazione rilevante delle voci di tariffa.
Il nomenclatore tariffario, cioè la descrizione dei vari tipi di attività a cui è collegato un tasso in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stata resa più aderente agli attuali fattori di rischio.
Sono state introdotte nuove voci di tariffa legate ad attività “nuove” cioè nate negli ultimi anni quali, ad esempio, la produzione di nanomateriali, il riciclo dei rifiuti, la consegna merci tramite “rider” cioè svolte in ambito urbano con l’ausilio di veicoli a due ruote.

Rideterminazione dei tassi medi

La determinazione dei tassi medi, calcolati su ciascuna tipologia lavorativa, avviene basandosi sulla media infortunistica di un triennio di riferimento.
Questa revisione ha preso in considerazione il triennio 2013 – 2015 e, grazie alla contrazione media del numero di infortuni, è stato possibile ridurre i tassi medi del 32,72% ottenendo così un risparmio per le aziende.
È stato eliminato in modo definitivo lo sconto sulla contribuzione dovuta per gli operai edili assunti a tempo pieno.
Il tasso medio per gli impiegati d’ufficio, cioè quelli esposti al cosiddetto rischio ced, è pressoché invariato.
Pur essendoci un contenimento dei premi assicurativi, la revisione non porterà benefici per tutti. Infatti, in alcuni casi, l’accorpamento delle voci tariffarie ha comportato un aumento del corrispondente tasso medio.

Modifica del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico

Per “oscillazione del tasso” si intende la variazione legata all’andamento infortunistico. Tale variazione è attuata raffrontando l’incidenza infortunistica esistente sulla singola pat aziendale e quella media sulla “pat tipo” avente la medesima classificazione tariffaria.
Questo meccanismo, ancora presente, è stato profondamente modificato fondando la valutazione della gravità delle conseguenze dell’infortunio avvenuto in azienda e non più sugli oneri sostenuti dall’INAIL a titolo di indennizzo.

Mantenute le riduzioni dei premi per prevenzione

Rimane confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in ambito aziendale. Sconto che è riconosciuto solo in caso di migliorie rispetto agli obblighi.
L’INAIL riconosce, per il primo biennio di attività, a fronte delle migliorie apportate, una riduzione del 8% del premio.
Per il periodo successivo al primo biennio, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata, sempre in presenza di migliorie, in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT con i seguenti criteri:
– fino a 10: 28%
– da 10,01 a 50: 18%
– da 50,01 a 200: 10%
– oltre 200: 5%

Nuove scadenze

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019 come segue:
Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro dovrà:
– presentare la dichiarazione delle retribuzioni – autoliquidazione – in via telematica. In questa occasione è possibile dichiarare la scelta di rateazione del premio in 3 rate;
– pagare il premio di autoliquidazione;
– inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Dal 2020 presumiamo che la scadenza sarà ripristinata al febbraio.

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