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Auto aziendali in uso promiscuo | info n. 14/2019

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La concessione dell’auto aziendale in uso promiscuo ai dipendenti o agli amministratori è certamente il fringe benefits più comune.

Per uso promiscuo si intende un uso misto per motivi di lavoro e personali.

A queste condizioni (uso misto), come previsto dal TUIR, il fringe benefits contribuisce a determinare il reddito da lavoro dipendente. Esso costituisce quindi base imponibile, sia per il lavoratore che per l’azienda, per assolvere agli oneri fiscali e contributivi.

Ma come si determina il valore del fringe benefits?

L’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR dispone che il fringe benefits per l’uso promiscuo dell’autovettura aziendale (ma vale anche per i motocicli) si ottiene valorizzando  il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri (quindi pari a 4.500 chilometri), calcolato utilizzando le Tabelle ACI al netto delle somme eventualmente trattenute (o addebitate) al dipendente in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

La trattenuta, se effettuata, deve essere fatturata dal datore di lavoro/committente al dipendente/collaboratore con applicazione dell’IVA al 22%.

L’importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del veicolo conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi all’utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno formare oggetto di quantificazione economica al fine della loro imponibilità contributiva e fiscale.

Se il valore complessivo – cioè nella loro totalità  – dei fringe benefit (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile; quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda. In caso invece di superamento, l’intera somma risulterà imponibile.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI valide per il 2019. E’ quindi necessario provvedere ad adeguare i valori del fringe benefits in base ai nuovi importi validi per l’anno in corso  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/20/18A08001/sg

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