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Vai alla newsComunicazione liquidazioni periodiche IVA | info n. 26/2017
Come avevamo anticipato nell’informativa n. 18 del 7 aprile scorso, il Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto da quest’anno l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche, sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente.
Il modello dichiarativo deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La comunicazione del 1° trimestre andrà effettuata entro il 12 giugno 2017.
Sono obbligati alla comunicazione delle liquidazioni Iva i soggetti passivi già obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Dati da comunicare
I campi rilevanti sono il totale delle operazioni attive e quello delle passive (al netto dell’Iva e senza distinguere quelle imponibili da quelle non imponibili o esenti), l’Iva esigibile, quella detratta e il relativo saldo, a debito o a credito. Vanno riportati, poi, l’eventuale credito del periodo precedente, quello dell’anno precedente (inserimento possibile anche quando si vuole passare dall’utilizzo in liquidazione a quello in F24), gli eventuali crediti d’imposta, gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali, l’acconto dovuto e l’Iva da versare o a credito.
Segnaliamo che l’obbligo riguarda sia le liquidazioni dalle quali emerge un debito sia quelle da cui emerge un credito, mentre sono esonerate le liquidazioni Iva a zero ad eccezione dei casi in cui sia necessario riportare un credito precedente.
Modalità di presentazione
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, apponendo una firma digitale o, in alternativa una firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate; solo così è possibile identificare l’autenticità dei soggetti e verificare l’integrità dei documenti sui quali la firma è apposta.
Per adempiere all’obbligo di comunicazione è necessario generare il file in formato XML, che deve poi essere firmato digitalmente.
Il file firmato può essere trasmesso utilizzando il servizio «Fatture e corrispettivi» messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i contribuenti in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline
Sanzioni
L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell’Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.