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Decreto Dignità: le novità in sintesi | info n. 27/2018

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Il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, meglio noto come Decreto Dignità, è entrato in vigore il 14 luglio 2018.

Esso interviene apportando modifiche in ambito di licenziamenti, delocalizzazione, lavoro somministrato e lavoro a termine. In sintesi:

  1. CONTRATTI A TERMINE

La durata massima è ridotta da 36 a 24 mesi.

Tornano le causali superati i primi 12 mesi. I rinnovi sono ridotti a 4, in precedenza erano 5.

Il contratto a termine potrà essere stipulato senza causali fino a 12 mesi (rispetto ai precedenti 36 mesi), e raggiungere il termine massimo di 24 mesi di durata con rinnovi. Il limite di 24 mesi va verificato per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Restano escluse le attività stagionali.

Il rinnovo può avvenire solo in presenza di una causale da esplicitare nella lettera.  La causale deve riguardare una di queste tre ragioni:

  1. Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  2. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.

E’ stabilito un ulteriore aumento contributivo a carico del datore di lavoro pari a 0,5% per ogni rinnovo (che si aggiunge alla già esistente maggiorazione contributiva pari a 1,4% per il finanziamento della Naspi).

I contratti a termine stipulati fino al 13 luglio 2018 restano in vigore in base alla precedente normativa fino alla naturale scadenza, data in cui si dovrà fare riferimento alla nuova normativa per disciplinare l’eventuale prosecuzione del rapporto.

Le novità introdotte sono applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati a far data dal 14 luglio 2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla stessa data.

  1. LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

La modifica normativa riguarda solo i datori di lavoro con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti e investe solo i rapporti di lavoro rientranti nelle tutele crescenti.

In questi casi l’indennità risarcitoria minima passa da 4 a 6 mesi e la massima passa da 24 a 36 mesi.

Resta invece immutata l’indennità risarcitoria prevista per i licenziamenti, dichiarati illegittimi, intimati a lavoratori dipendenti assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti) da aziende con forza occupazionale non superiore a 15 dipendenti.

  1. SOMMINISTRAZIONE

E’ prevista una sostanziale equiparazione della somministrazione con il contratto a termine. Quindi al lavoratore da somministrare si dovrà applicare la normativa del contatto subordinato a tempo determinato. Ciò significa rispettare il limite massimo dei 24 mesi, l’intervallo di 10 o 20 giorni tra un contratto e l’altro in base alla durata del rapporto di lavoro e fare il cumulo dei mesi di rapporto intrattenuti tra lavoratore, società di somministrazione e datore di lavoro.

  1. DISINCENTIVI ALLA DELOCALIZZAZIONE

E’ prevista, a titolo sanzionatorio, la restituzione degli aiuti produttivi ricevuti dalle aziende nei 5 anni antecedenti la loro delocalizzazione

  1. REDDITOMETRO

Viene disposta la revisione del redditometro e bloccata, con effetto immediato, l’attività di controllo dal 2016 in poi.

  1. GIOCO D’AZZARDO

A fini preventivi e di disincentivo del gioco d’azzardo, viene disposto il blocco immediato dell’attività pubblicitaria.

Rammentiamo che il Decreto Legge 87/2018 ha una validità limitata a 60 giorni (scadrà il 12/09/2018). Termine entro il quale dovrà intervenire la sua conversione in legge. In assenza, esso decadrà senza produrre ulteriori effetti.

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