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DURC on line | n.39/2015

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Con il nuovo Durc online, operativo dal 1° luglio 2015, le aziende possono chiedere il rilascio immediato del Documento Unico di Regolarità Contributiva, se in regola con il pagamento dei contributi. Per la verifica in tempo reale è sufficiente un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili (per le aziende tenute anche a questa contribuzione), indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Le domande si presentano tramite i portali web degli Istituti coinvolti.
Il Durc, generato dall’esito positivo della verifica, avrà validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
La verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i contributi e premi dovuti dall’azienda in relazione a lavoratori subordinati e collaboratori coordinati e continuativi che operano nell’impresa stessa e dai lavoratori autonomi, relativi a pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
Preme evidenziare che la regolarità sussiste anche in caso di:
a) rateizzazioni,
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative,
c) crediti in fase di compensazione o in fase di contenzioso amministrativo o giudiziario.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave (inferiore a 150 euro) tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile.
Sono cause ostative al rilascio del Durc:
 le violazioni di natura previdenziale,
 le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Ai fini della regolarità contributiva, l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente DTL, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni elencate nella circolare INPS.
In presenza di posizioni irregolari, la procedura fornisce (a video) l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nella fase di accesso al sistema.
Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità provvede a trasmettere all’interessato o al soggetto da esso delegato, esclusivamente tramite PEC, nel termine massimo di 72 ore, l’invito a regolarizzare. A tal fine le aziende, i lavoratori autonomi e i loro intermediari, dovranno assicurare il costante aggiornamento dell’indirizzo PEC comunicato alla Camera di Commercio.
La regolarizzazione deve avvenire entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. Tuttavia il Ministero ha chiarito che qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma, comunque, prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità in quanto verrebbe certificata una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità (termine perentorio).
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

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