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Esonero contributivo e tutele crescenti | n. 38/2015

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Nell’ottica del risparmio economico per nuove assunzioni, ci preme evidenziare che le novità introdotte dal Jobs Act hanno reso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato il più conveniente sia per il beneficio diretto dell’agevolazione contributiva della durata di 3 anni che per la totale deduzione ai fini IRAP. Se poi questo risparmio lo associamo alla certezza del costo (anche questo assai ridimensionato) in caso di licenziamento, la valutazione è semplice.
Oggi, il rapporto a tempo indeterminato batte sia il tempo determinato (anche per mobilità) che l’apprendistato sia dal punto di vista del costo sia dal punto di vista delle implicazioni gestionali del rapporto e dei costi legati al licenziamento.
Per rendere tangibili queste affermazioni, proponiamo una tabella nella quale esponiamo varie casistiche rispetto alla quale esponiamo il costo contributivo e il costo del licenziamento in regime di tutele crescenti.
Le casistiche analizzate presuppongono l’assunzione o la trasformazione del rapporto a far data dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015).
Tipologia A
Abbiamo valorizzato il risparmio contributivo per il rapporto a tempo indeterminato.
Per consentire una valutazione complessiva abbiamo anche quantificato l’onere derivante da un licenziamento “illegittimo”. In caso di licenziamento senza motivazione dopo 2 o 3 anni, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità pari a 4 o 6 mensilità di retribuzione utile al TFR a cui si aggiunge il contributo di licenziamento proporzionale all’anzianità di servizio (nella tabella è riportata la stima del contributo su 2 o 3 annualità).
Tipologia B
Il contratto a termine con lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (Legge 223/1991) consente di beneficiare di un massimo di 24 mesi di agevolazione contributiva.
Si applica il regime delle tutele crescenti se la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato avviene dopo il 7 marzo 2015.
Tipologia C
Il contratto a tempo determinato (non per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro) è gravato da un onere contributivo aggiuntivo pari a 1,4%.
Tipologia D
Nel contratto di apprendistato (professionalizzante) il rapporto di lavoro non può essere interrotto, salvo per giusta causa, se non al termine del contratto.
Esso è gravato da oneri gestionali (presenza del Tutor, ore di formazione interne e/o esterne, divieto di straordinario, eccetera) tali da renderlo meno appetibile.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

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