Informative

Fondo Metasalute industria metalmeccanica | info n. 37/2017

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Dopo un primo tentativo di avvio dell’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende industriali del settore metalmeccanico sostanzialmente fallito, le parti firmatarie del contratto ci riprovano modificando le condizioni contributive ed estendendo l’obbligo a tutti gli addetti del settore.

La prima modifica riguarda la modalità di adesione: è infatti previsto il silenzio assenso. Se il lavoratore non esprimerà, in forma scritta, la propria volontà di non aderire, sarà iscritto con decorrenza 1° ottobre 2017.

E’ prevista una fase transitoria – dal 1° settembre  2017 al 31 dicembre 2017 – durante la quale espletare le attività di manutenzione finalizzate alle iscrizioni e al versamento contributivo avente decorrenza dal 1° ottobre 2017, con  contribuzione esclusivamente a carico aziendale. Per la gestione dal 1° gennaio 2018, il Fondo si riserva di comunicare successivamente le nuove disposizioni.

La quota contributiva della fase transitoria ammonta a 13 euro al mese per ogni lavoratore. Fino al 30 settembre resta invece in vigore la “vecchia” contribuzione, già assolta, pari a 6 euro mensili carico azienda e 3 euro mensili carico lavoratore.

I datori di lavoro che applicano il CCNL per l’industria metalmeccanica sono tenuti ad iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, aventi i seguenti contratti:

  • a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
  • contratto di apprendistato,
  • contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione,
  • lavoratori assenti per malattia,
  • lavoratori collocati in Cig.

I dipendenti che NON vogliono aderire al Fondo dovranno comunicare alla propria azienda tale volontà tramite apposita rinuncia scritta. Al fine forniamo un facsimile di dichiarazione (allegato 1).

Modalità gestionali

Il Fondo MetaSalute ha creato una piattaforma web attraverso la quale dovranno essere effettuate tutte le attività gestionali.

In questa fase di avvio, le aziende dovranno provvedere ad implementare le anagrafiche dei lavoratori direttamente sul sito www.fondometasalute.it .

Tutti gli utenti di nuova iscrizione ma anche le aziende ed i lavoratori già iscritti, dovranno provvedere a richiedere le credenziali di accesso alla nuova AREA RISERVATA del Fondo.

Dopo la fase di inserimento dei dati anagrafici dei lavoratori, da effettuarsi entro fine settembre, l’azienda dovrà mensilmente aggiornare le anagrafiche cancellando i dipendenti cessati ed inserendo i dati dei dipendenti assunti.

decorrenza delle prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie decorreranno dal 1° ottobre 2017 se le procedure di adesione saranno concluse entro il 30 settembre 2017.

E facoltà del lavoratore richiedere la prestazioni sanitarie anche per i familiari a carico e conviventi di fatto, previa iscrizione  da effettuare con le credenziali personali tramite l’Area Riservata del Fondo (attività a carico del singolo lavoratore iscritto).

contribuzione a carico azienda

Dal 1 ottobre 2017, sia per i lavoratori già iscritti che per i nuovi iscritti, la contribuzione sarà interamente a carico del datore di lavoro: 13,00 euro mensili per ogni lavoratore iscritto,

La quota copre anche l’iscrizione dei familiari a carico. Non sono quindi previsti oneri aggiuntivi per i familiari.

I versamenti saranno mensili anticipati.

vecchi iscritti

I lavoratori già iscritti al Fondo dovranno provvedere ad aggiornare il proprio profilo e le password di accesso.

Tutta l’attività gestionale può essere svolta autonomamente sul sito del Fondo MetaSalute.

Lo Studio si rende disponibile per la gestione delle attività poste a carico delle aziende, nella fase transitoria: attivazione della nuova area riservata, caricamento delle anagrafiche dei lavoratori, gestione mensile dei flussi di pagamento e delle variazioni anagrafiche (da ottobre a dicembre).

Nel caso desideriate affidarci l’incarico, vi preghiamo di darcene comunicazione scritta entro il 12 settembre e di farci pervenire le eventuali rinunce (allegato 1) entro e non oltre il 18 settembre p.v.

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