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Imposta di bollo secondo trimestre | info n. 35/2019

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Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre. Ricordiamo che il termine di pagamento varia a seconda dei documenti per i quali va assolta:

  • per tutti i documenti diversi dalle fatture, deve avvenire nel centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile per l’anno solare precedente;
  • per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.

Dunque entro il 22 luglio va versata l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre.

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un servizio all’interno del portale Fatture e Corrispettivi che rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio, riportando l’informazione e consentendo il pagamento non solo tramite modello F24 ma anche con addebito su conto corrente bancario, sfruttando il servizio disponibile nella stessa area del sito.

Nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, va specificato l’anno di riferimento e per il secondo trimestre il codice tributo 2522.

Con l’occasione l’Agenzia delle Entrate chiarisce che quando una fattura viene scartata dallo SdI, viene a tutti gli effetti considerata come “non emessa”, e di conseguenza l’imposta non è dovuta.

Ai fini sanzionatori ricordiamo che il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare ed è prevista la responsabilità solidale tra chi emette il documento e colui che lo riceve, dunque l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo coinvolge entrambe le parti che sono obbligate in solido sia al pagamento dell’imposta che delle eventuali sanzioni.

Nel caso in cui si riceva una fattura elettronica senza la valorizzazione dell’imposta di bollo nell’apposito campo, la regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’Amministrazione finanziaria entro 15 giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta. Naturalmente se si tratta di fattura elettronica l’invio tramite SdI costituisce già presentazione del documento all’Amministrazione pertanto, per evitare sanzioni, sarà sufficiente provvedere al versamento dell’imposta tramite modello F24 entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento del documento.

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