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Lavoro accessorio, chiarimenti dell’INL | n.28/2016

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L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce opportuni chiarimenti.

Circolare n.1 del 17/10/2016 – D. Lgs n. 185 del 24/09/2016, art. 1, c. 1, lettera b) su GU n. 235 del 7/10/2016

I Datori di Lavoro che utilizzano i voucher, dal 17 ottobre u.s., devono provvedere:

  • all’inoltro all’INPS della dichiarazione di inizio attività (adempimento già esistente),
  • all’inoltro dell’e-mail alla competente Direzione del lavoro (nuovo adempimento).

Quest’ultima comunicazione deve essere inoltrata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

L’e-mail dovrà essere priva di allegati e dovrà riportare:

  1. i dati del committente: ragione sociale e codice fiscale. Entrambi i dati dovranno essere indicati anche nell’oggetto dalla e-mail,
  2. i dati della prestazione di lavoro accessorio: dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

A comprova dell’adempimento, è opportuno conservare copia cartacea della e.mail inoltrata.

E’ precisato che attualmente non può essere utilizzato l’ sms la cui funzionalità è rinviata alla definizione dell’infrastruttura tecnologica di supporto.

In calce alla Circolare in esame, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro indica gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni. Per l’area milanese, l’indirizzo da utilizzare è:

La stessa Circolare precisa che il personale ispettivo terrà in debito conto l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D. Lgs. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la circolare in oggetto.

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