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Legge di bilancio in sintesi | info n. 9/2019

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Riportiamo una sintesi dei contenuti della Legge di bilancio 2019, che riprenderemo nello specifico per gli approfondimenti più opportuni.

Clausola di salvaguardia IVA

Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019; l’aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l’aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.

Deducibilità IMU immobili strumentali

È aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi.

Estensione del regime forfetario

Da quest’anno possono accedere al regime forfetario le persone fisiche titolari di partita IVA, che nell’anno precedente hanno incassato compensi o ricavi non superiori a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata, senza considerare le entrate derivanti dalla vendita di beni ammortizzabili.

Non possono applicare questo regime coloro che sono soci di cosietà di persone, partecipano ad associazioni professionali o imprese familiari e da coloro che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, che a loro volta esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo.

Possono accedere anche coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente, purchè l’attività di lavoro autonomo non sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o con il quale erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti i direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

I forfetari potranno sostenere spese per lavoro dipendente e potranno acquistare beni strumentali.

Per quest’anno è possibile aderire anche per coloro che applicano il regime dei minimi, ammesso fino al 2019.

I contribuenti che applicano questo regime possono emettere fatture cartacee, tuttavia, benché siano esonerati dagli obblighi contabili, sono tenuti a ricevere le fatture di acquisto in formato elettronico.Il fatto che non siano obbligati ad emettere fatture elettroniche non li esonera dall’obbligo di ricevere fatture in formato elettronico. In sostanza non sarebbero autorizzati ad acquistare beni e servizi utili per l’esercizio dell’attività senza chiedere la fattura elettronica

Flat tax dal 2020 – Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro

Dal 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo (determinato con i criteri ordinari) un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%.

Riporto delle perdite per soggetti IRPEF

Come noto, le imprese in contabilità semplificata, diversamente dalle imprese in contabilità ordinaria, potevano compensare le perdite solo nello stesso anno, senza la possibilità di recuperarle negli anni successivi. Con l’obiettivo di uniformare il regime fiscale delle perdite è previsto un periodo transitorio al termine del quale le perdite potranno essere riportate per un periodo illimitato, fino a totale compensazione dell’80% delle stesse.

In sostanza si elimina il limite temporale alla riportabilità delle perdite e si introduce invece un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’ottanta per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta.

Per i soggetti in contabilità semplificata, la parte di perdite maturate nel 2017 per la parte non  compensata nello stesso anno con redditi di altra natura,  sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Dal 2020 le perdite saranno compensabili in misura non superiore all’80%.

Cedolare secca sugli immobili commerciali

Per i contratti di locazione di locali commerciali, stipulati nel 2019, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca applicando quindi un’imposta fissa del 21%. Al fine di evitare interruzioni fittizie di contratti già in essere, la norma non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15/10/2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iper ammortamento

È prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’iper ammortamento non spetta per gli investimenti in beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, per fabbricati e costruzioni.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni contenenti le maggiorazioni.

Interessi passivi delle imprese immobiliari

Le società che esercitano attività immobiliare in via effettiva e prevalente, potranno dedurre totalmente gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Tutte le imprese possono rivalutare i beni materiali e immateriali (esclusi i beni merce) e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2017.

È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate

Sono rivalutabili, entro il 30/06/2019, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1/1/2019.

L’imposta sostitutiva è pari all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola (anziché la precedente aliquota unica del 8%).

È fissato al 30/06/2019 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e  al versamento dell’imposta sostitutiva.

Estromissione immobili strumentali dell’impresa individuale

E’ consentita l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31/10/2018, purchè effettuate entro il 31/05/2019.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti in 2 rate, rispettivamente, entro il 30/11/2019 ed entro il 16/06/2020. Gli effetti dell’estromissione producono effetto dal 2019.

 Abrogazione credito d’imposta Irap

Nell’ambito della disciplina Irap è abrogato il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 D.Lgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Proroga detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde

Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza, di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%). Per fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1/1/2018.

È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Incremento detrazioni per investimenti in start-up innovative

Per il 2019 le aliquote delle detrazioni Irpef e delle deduzioni dal reddito imponibile previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa aumentano dal 30% al 40% ed è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.

Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires le stesse aliquote sono aumentate, per il 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.

Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali

Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017.

La deducibilità di tali componenti è dilazionata in 11 anni: 5% per il 2019; 3% per il 2020; 10% per il 2021; 12% per il periodo 2022-2027; 5% per il periodo 2028-2029.

Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente al 1/1/2019, se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza sarà deducibile nel 2029.

Limite all’utilizzo del contante per turisti Ue – extraUe

È aumentato da 10.000 a 15.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante per l’acquisto di beni o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti all’estero.

Bonus “cultura” 18enni

È prorogato anche per il 2019 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

 Notificazioni a mezzo posta

In materia di notifica postale degli atti giudiziari, qualora la data di notifica al destinatario non risulti, sia incerta o difforme da quanto attestato sull’avviso dal punto di accettazione che lo restituisce, il computo dei termini decorre dalla notifica per posta. In caso di mancata consegna del piego al destinatario “in persona”, l’operatore postale dà notizia a quest’ultimo a mezzo raccomandata, con costo a carico del mittente.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni

Dal 2019 soltanto i  docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, potranno evitare l’irpef e applicare un’imposta sostitutiva del 15%ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.

Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica

Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro) possono estinguere i debiti tributari affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi. Per la definizione, è previsto il pagamento del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora.

Bonus malus emissioni CO2 autovetture nuove

Ai soggetti che acquistano, anche in leasing, e immatricolano in Italia dal 1/3/2019 al 31/12/2021 un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, nuovo e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (Iva esclusa) è riconosci

  • un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, pari a 6.000 euro per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a 2.500 euro per CO2 g/Km tra 21 e 70;
  • un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, pari a 4.000 euro per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a 1.500 euro per CO2 g/Km tra 21 e 70.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

È previsto, inoltre, a carico dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica, il pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160CO2 g/km, a decorrere dall’1.03.2019 al 31.12.2021.

Incentivi rottamazione per acquisto moto non inquinanti

Ai soggetti che nel 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottamano un veicolo delle stesse categorie di cui sono proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.

Tassa automobilistica per i veicoli storici

Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

 

I singoli argomenti verranno trattati anche sui nostri social (Facebook e Linkedin).

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