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Legge di stabilità – Novità per i datori di lavoro | n.2/2016

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Con la presente analizziamo le principali novità di interesse dei datori di lavoro/sostituti d’imposta contenuti nella Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016.
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO – commi 110 E 178-181
Facendo seguito alla misura già sperimentata nel 2015, al fine di incentivare la stabile occupazione, è riproposto un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016.
Non si tratta di una proroga dell’esonero 2015 ma di una nuova misura incentivante. Infatti, l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 risulta decisamente ridotto rispetto a quello precedente sia per misura (40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro) che per durata (24 mesi).
Possono beneficiare dell’esonero contributivo tutti i datori di lavoro del settore privato.
L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni effettuate nel 2016 (1/01 – 31/12) con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia pieno che parziale.
Non beneficiano dello sconto contributivo i contratti di apprendistato e i contratti lavoro domestico.
Non spetta inoltre ai lavoratori:
a) che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
b) per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato,
c) con riferimento a dipendenti che dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 avevano già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Precisiamo infine che l’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

DETASSAZIONE PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ – commi 182 – 189
A differenza degli anni scorsi, la Legge di Stabilità 2016 introduce in via definitiva e stabile la misura del 10% a titolo di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sulle:
 somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
 somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui verifica e misurabilità dovrà essere effettuata secondo criteri stabiliti da un Decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (29/02/2016).
I beneficiari dell’agevolazione fiscale sono i lavoratori dipendenti del settore privato che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, con un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme premiali detassate) percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 50.000,00 euro, nel limite di un imponibile detassabile pari a 2.000,00 euro.
Il limite assoggettabile ad imposta sostitutiva sale a 2.500,00 euro qualora le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo modalità anch’esse da definirsi nel citato Decreto ministeriale da emanare.
Le somme oggetto di detassazione dovranno essere contenute in accordi collettivi di secondo livello (aziendali e territoriali) firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: FRINGE BENEFIT – comma 190
Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sono introdotte alcune modifiche alle previsioni contenute nell’art. 51 del TUIR concernenti l’estensione delle prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che non concorrono alla formazione del reddito.
In particolare, viene stabilita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
a) dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (oneri di utilità sociale: << Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi>>);
b) delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari (in precedenza alla lettera f-bis erano comprese solo le somme datoriali erogate per frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio).
Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l’utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 (nuova lett. fter), comma 2 dell’art. 51 TUIR).
Infine, all’art. 51 del TUIR viene inserito il nuovo comma 3-bis secondo cui, rispetto a prima: <<Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale >>.
ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – comma 203
L’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura del 27% a cui si aggiunge lo 0,72% per un totale pari al 27,72%.
CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEI PADRI LAVORATORI – comma 205
La Legge di Stabilità 2016 proroga, in via sperimentale, per l’anno 2016 le disposizioni, già introdotte in via sperimentale dalla Legge 92/2012 per il triennio 2013-2015, che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.
Più precisamente, in relazione alle nascite avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio,
 deve astenersi dal lavoro per 2 giorni (per gli anni 2013, 2014 e 2015 era previsto 1 solo giorno), che possono essere goduti anche in via non continuativa;
 può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (frazionati o continuativi), anche contemporaneamente all’astensione della madre. Tuttavia, l’utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno o due), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum. Di conseguenza, l’utilizzo delle giornate facoltative del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.
Il datore di lavoro del padre dovrà avere l’accortezza di farsi rilasciare un’adeguata documentazione a comprova dell’intera situazione.
PROROGA RIENTRO DEI CERVELLI – comma 259
Si ricorderà che la Legge n. 238/2010 ha introdotto l’esenzione fiscale del reddito imponibile dell’80% o del 70%, a seconda che si tratti di donne o uomini, per
 i soggetti che, alla data del 20 gennaio 2009, o successivamente, sono in possesso di un titolo di laurea, hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa,
 per quei soggetti che, sempre alla data del 20 gennaio 2009 o successivamente hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per i possessori dei suddetti requisiti, la Legge di Stabilità 2016 proroga al 31 dicembre 2017 l’insieme dei benefici fiscali previsti nella Legge n. 238/2010, ma solo per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE – comma 284
Viene introdotta una misura che incentiva la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
In tali casi spetta al lavoratore un beneficio, a carico dell’INPS, pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.
Possono accedere al beneficio in parola i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (ad es. INPGI) che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, e d’intesa con il datore di lavoro, riducano l’orario di lavoro di una misura compresa tra il 40% e il 60%, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione.
La predetta somma:
a) è anticipata mensilmente dal datore di lavoro;
b) non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente,
c) non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Ai fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione, in relazione ai predetti periodi svolti a part-time, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
Il beneficio è concesso previa domanda, nei limiti delle risorse stanziate (60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018), previa autorizzazione della DTL.
Un successivo decreto stabilirà, tra l’altro, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro che, in relazione al lavoratore interessato dalla riduzione d’orario è tenuto a informare l’INPS e la DTL in ordine alla stipulazione del contratto a tempo parziale e alla cessazione del contratto stesso.
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – comma 304
Per l’anno 2016 gli ammortizzatori sociali sono rifinanziati con 250 milioni di euro.
Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno (nel 2015 il limite era stabilito in 5 mesi).
PICCOLA SOLIDARIETÀ – comma 305
Come noto, il D. Lgs n. 148/2015 ha previsto l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS (art. 5, commi 5 e 8 del DL n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993).
Nella Legge di Stabilità 2016 viene stabilito che le predette disposizioni trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali se stipulati prima del 15 ottobre 2015 e esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 negli altri casi.
Il limite massimo di spesa per il 2016 è stabilito in 60 milioni di euro.
ESONERO CONTRIBUTIVO AUTOTRASPORTATORI – comma 651
Viene prevista l’introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2016 ed a carattere sperimentale per un periodo di tre anni, dell’esonero dai contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore autotrasporto nella misura dell’80%.
Detto esonero sarà condizionato ad un periodo minimo di svolgimento della prestazione da parte del conducente dipendente di almeno 100 giorni annui in servizi di trasporto internazionale.
In aggiunta la misura potrà essere riconosciuta solo per conducenti di mezzi equipaggiati con tachigrafo digitale.
Il legislatore sottolinea come l’accesso all’esonero avrà carattere cronologico e potrà essere negato in caso di carenza di fondi, anche previsionale, con conseguente rifiuto delle domande già presentate.
CERTIFICAZIONE UNICA (CU) E MODELLO 770 – commi 949 e 952
Viene confermato che la Certificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è “implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.
Infatti, entro la suddetta data, con la stessa vanno trasmessi anche: <<gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata (…)>>.
L’invio delle CU contenenti tali dati viene equiparato a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi nel mod. 770. Quindi, in un’ottica di semplificazione, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati, non sussiste l’obbligo di presentare tale modello evitando così un inutile duplicazione di informazioni.
L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31 luglio permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.
RIMBORSO DI SPESE SANITARIE DA CASSE ED ENTI – comma 950
Con la modifica dell’articolo 78, comma 25-bis della Legge n. 413/1991, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, nonché i fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione alla relativa Anagrafe, nonché gli altri fondi comunque denominati,
 a decorrere dall’anno di imposta 2015,
 entro il 28 febbraio di ciascun anno,
 sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate,
 per tutti i soggetti interessati,
 una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) e di quelli di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.
ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA – comma 951, lett. B)
La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedano a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 luglio, anche il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4).
Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

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