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Maternità post partum | info n. 15/2019

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La legge di bilancio 2019 ha modificato l’art 16 del D. Lgs 151/2001 concedendo alla lavoratrice la facoltà di restare al lavoro fino al 9° mese di gravidanza e posticipando il godimento dell’intero periodo di congedo di maternità (maternità obbligatoria) dopo il parto.
Questa nuova modalità di godimento è ammessa solo a seguito del parere favorevole del medici (medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che devono confermare l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro ed è in alternativa al congedo ordinario (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo).
La norma prevede un ulteriore obbligo in capo al datore di lavoro che abbia stipulato accordi per l’esecuzione del lavoro agile o smart working. In tali casi, egli deve riconoscere priorità alle richieste di svolgimento della prestazione secondo le modalità dello smart working, da parte di:
 lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria;
 lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

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