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Novità in materia fiscale | info n. 7/2017

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Riassumiamo brevemente le novità più interessanti in vigore da quest’anno che, se necessario, verranno approfondite in prossimità delle rispettive scadenze.

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Dal 2017 diventa trimestrale e sarà molto più analitico rispetto al passato. Infatti il decreto prevede l’obbligo di indicazione della data e del numero di ogni fattura impedendo quindi il riporto dei dati in forma aggregata. Le incertezze sono ancora parecchie e si attende il decreto attuativo. Rimane comunque confermata la scadenza fissata al 25 luglio 2017 per l’invio delle nuove comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA per i primi due trimestri 2017.

Dichiarazione IVA

E’ stata abrogata la comunicazione annuale dati IVA e già da quest’anno la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017.  A decorrere dal 2018 la dichiarazione IVA dovrà sempre essere presentata in forma autonoma, ma entro il 30 aprile.

Rimane confermata la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,4 % per ogni mese successivo al termine ordinario.

L’eliminazione dei modelli Intrastat acquisti

A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene eliminato l’adempimento relativo all’invio del modello Intrastat acquisti. L’Agenzia Dogane con la nota n. 244 del 10 gennaio 2017 ha ribadito che entro il 25 gennaio dovranno ancora essere presentati i modelli Intra-2 relativi all’ultimo trimestre e al mese di dicembre 2016.

Spariscono gli studi di settore, arrivano gli indici di affidabilita’ fiscale

A partire dall’anno d’imposta 2017 si applicheranno gli indici di affidabilità fiscale per le partite Iva tenute attualmente a compilare gli studi di settore. Questi indici avranno lo scopo di rappresentare il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori che forniranno il grado di affidabilità ossia in sostanza valuteranno la fedeltà fiscale del contribuente. Chi raggiungerà un grado elevato potrà godere di alcuni vantaggi tra i quali l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Nuovo modello per le Dichiarazioni d’Intento

È stato approvato dall’Agenzia delle Entrate  il nuovo modello di “dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”. Sono state inoltre approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La dichiarazione di intento è una comunicazione formale che l’esportatore abituale deve preventivamente trasmettere all’Agenzia Entrate nel caso in cui intenda effettuare degli acquisti o delle cessioni senza IVA.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014, n. 159674 e successivamente modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015, n. 19388 e va utilizzato per le lettere d’intento che fanno riferimento a operazioni d’acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

A differenza dal precedente modello, con le nuove regole l’esportatore abituale dovrà indicare nella dichiarazione d’intento l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende acquistare senza IVA. E’ poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il relativo importo.

Nella nuova dichiarazione non risultano presenti i campi 3 e 4 della relativa sezione e quindi viene escluso che l’operatore possa presentare una lettera d’intento per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell’importo del plafond che intende utilizzare.

Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo modello potrà essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Se viene presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello in cui sono stati compilati campi 3 e 4, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento con il modello nuovo.

Riaperte le rivalutazioni

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2016 e comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali è differito:

  • all’esercizio 2019 per la rilevanza degli ammortamenti sul valore rivalutato del bene (per i beni immobili all’esercizio 2018);
  • all’esercizio 2020 per la rilevanza della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione/autoconsumo del bene rivalutato.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2016, pertanto entro il 30 giugno 2017. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

La Legge di Bilancio 2017 prevede anche la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente al 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Da segnalare che la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti eventuali rivalutazioni. Come nella scorsa edizione del provvedimento è prevista un’aliquota unica dell’8% per la misura dell’imposta sostitutiva sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni che per quella dei terreni

L’intento della norma è di consentire un notevole risparmio fiscale in vista della cessione. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze di valore di questi beni, versando un’imposta sostitutiva inferiore a quella ordinaria e sopportando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe tassando normalmente la plusvalenza realizzata con la vendita.

Prorogate estromissioni e assegnazioni agevolate

Prorogati anche i provvedimenti di:

  • cessione e assegnazione agevolata, a favore dei soci delle società, dei beni immobili
  • trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici;
  • estromissione dei beni immobili strumentali dalle ditte individuali.

Queste operazioni normalmente comportano un carico tributario piuttosto consistente che, con questi sistemi può essere limitato tramite:

  • una determinazione agevolata della base imponibile (per il calcolo della plusvalenza che si potrebbe venire a generare, è ammessa la possibilità di far riferimento al valore catastale anziché al valore venale degli immobili, quest’ultimo normalmente molto più elevato), oltre a
  • l’applicazione di una conveniente aliquota di imposta sostitutiva (8% per la generalità dei casi, 10,5% qualora la società risultasse di comodo per due dei tre periodi d’imposta precedenti).
  • un’aliquota agevolata del 13% da corrispondere sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano, ottenendone quindi l’affrancamento.

Queste possibilità di fatto rappresentano il naturale rimedio per le società per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, tali strumenti possono essere utilizzati anche in vista di operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività.

Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 ha prolungato i termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Ricordiamo che il 31 dicembre 2016 sono scaduti i termini di accertamento per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2013 e relative al 2012.

Le nuove tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2017

Sono state pubblicate nel supplemento ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 22 dicembre le tabelle nazionali per il periodo d’imposta 2017 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli elaborate e valide per tutto il 2017, al fine di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo.

Ricordiamo che le tabelle, elaborate dall’Aci tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura e che i valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati. Le tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo a favore dell’azienda

Interessi legali allo 0,1% dal 1° gennaio 2017

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,2%, scenderà allo 0,1%.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,2%, fino al 31 dicembre 2016 e allo 0,1% dall’1° gennaio 2017 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

 

 

Gestione separata INPS: aliquota ridotta per i soggetti senza cassa con partita IVA

La legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione al 25,72% dell’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, iscritti alla Gestione separata INPS.

Non vengono invece modificate le aliquote per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che sono fissate al:

  • 32,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
  • 24% per i pensionati e assicurati presso altra forma di previdenza.

ASD: regime forfettario con proventi inferiori a 400.000 euro

Dal 1° gennaio 2017 la soglia massima dei proventi da attività commerciali conseguiti annualmente da associazioni sportive dilettantistiche per accedere al regime forfetario, di cui alla legge n. 398/1991, sale da 250.000 a 400.000 euro.

Il regime di cui sopra prevede la determinazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo a tale importo le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche nella forma di società di capitali, purché senza fine di lucro, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.

Ai fini del calcolo del raggiungimento o meno del limite, rileva il principio di cassa.

Per optare per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate avviene tramite opzione, barrando l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA; ne deve essere data comunicazione anche alla SIAE.

L’opzione è vincolante per cinque anni, se permangono i requisiti.

Proroga detrazioni sugli immobili

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 sono state prorogate

  • la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti,
  • la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di interventi di riqualificazione energetica,
  • la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: per quest’ultima agevolazione la detrazione (c.d. “bonus arredi”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2017 solamente in presenza di intervento edilizio di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2016.

Gli interventi di riqualificazione energetica sui condomìni fruiscono dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 di detrazioni maggiorate rispetto al 65% commisurate all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti.

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