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Nuovi termini per la detrazione IVA | info n. 13/2018

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Come vi abbiamo anticipato nell’informativa n. 48 del 2017, prima della modifica la detrazione IVA poteva essere esercitata fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

A seguito della riduzione temporale dei termini, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E, è intervenuta fornendo degli importanti chiarimenti che riassumiamo

Dal 1/1/2017, le fatture di acquisto devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento.

Con la suddetta circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:

effettuazione dell’operazione: consegna/spedizione per le cessioni di beni ; pagamento per le prestazioni di servizi;

ricevimento  della fattura di acquisto;

  • Il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30/4/2019.

Si ricorda che già in precedenza vigeva la regola secondo la quale in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto, trascorsi 4 mesi dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio, entro i 30 giorni successivi si aveva e si ha tuttora l’obbligo di regolarizzare l’operazione con l’emissione dell’autofattura ed il conseguente versamento dell’IVA relativa. In questi casi vige anche l’obbligo di presentazione l’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Come si identifica il momento di ricezione della fattura che determina il momento utile per la detrazione?

Dalla data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite PEC o dalla data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; in questi casi esiste una prova certa della data di ricezione che deve essere rispettata.

In mancanza di data certa di ricezione via posta, la fattura si intende ricevuta nella data di registrazione del relativo costo in contabilità.

termini detrazione IVA 17

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