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Omaggi ai dipendenti | info n. 44/2017

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In occasione delle festività, in particolare di quelle natalizie, è consuetudine di molte aziende corrispondere pacchi dono o, in generale, omaggi ai dipendenti.

Riteniamo quindi utile tracciare un breve riepilogo della materia.

Le erogazioni possono essere:

  • IN DENARO – sono INTERAMENTE IMPONIBILI
  • IN NATURA – sono NON IMPONIBILI nel limite di 258,23 euro.

Le erogazioni in natura rientrano nelle somme NON IMPONIBILI purché nell’anno il loro valore totale non superi il valore di 258,23 euro. In caso di superamento, l’intero valore diventa somma imponibile.

Esse sono erogazioni “ad personam” (e non alla generalità dei dipendenti) e sono riconosciute senza obbligo di sussistenza di particolari motivazioni (come ad esempio erogazioni attuate in occasione di festività, ricorrenze, ecc).

Il limite economico citato è posto con riferimento al singolo dipendente e all’intero periodo d’imposta. Pertanto, non va fatto alcun ragguaglio allorquando il rapporto di lavoro abbia durata inferiore al periodo d’imposta e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine dell’anno, il datore di lavoro è tenuto ad attestare distintamente i singoli importi che non hanno concorso a formare il reddito, così da consentire al dipendente, che inizi un altro rapporto di lavoro nel corso dello stesso periodo d’imposta, di calcolare correttamente le imposte e i contributi dovuti (conteggi obbligatoriamente in capo al datore di lavoro). Stessa accortezza dovrà essere adottata in caso di assunzioni in corso d’anno.

Rientrano nella fattispecie delle erogazioni in natura esenti da imponibilità fino a 258,23 euro come indicato ai comma 3 e 4 dell’ articolo 51 del TUIR :

  • BUONI ACQUISTO, PACCO NATALIZIO, GENERI PRODOTTI DALL’AZIENDA, ECC.
  • AUTOVETTURA IN USO PROMISCUO,
  • ABITAZIONI,
  • PRESTITI AGEVOLATI.

I BUONI ACQUISTO (benzina o altri generi di consumo), concessi dalle aziende ai propri dipendenti, da utilizzare presso gli esercizi commerciali, sono delle erogazioni in natura. Anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile.

Anche il “PACCO NATALIZIO” concesso dalle aziende ai propri dipendenti (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008) rientra nel trattamento sopra descritto.

Sono comprese nelle erogazioni liberali anche le erogazioni comunemente note come fringe benefits. Ci riferiamo, ad esempio, alla autovettura assegnata in uso promiscuo, al telefono cellulare assegnato ad uso promiscuo, eccetera.

Anche per queste particolari dazioni in natura, come quelle sopra descritte, è prevista l’esenzione totale dall’imponibilità per valori non superiori a 258,23 euro; se invece il valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nell’ambito del fringe benefit per autovettura concessa in uso promiscuo difficilmente si beneficia dell’esenzione poiché il valore supera sempre la soglia di esenzione.

Riepilogando. Entro il limite di esenzione fissato a 258,23 euro rientrano tutte le dazioni in natura.

Quindi se ad un dipendente è assegnata l’autovettura ad uso promiscuo, valorizzata come fringe benefit in cedolino paga, la franchigia è interamente assorbita dal fringe benefit e se lo stesso riceve una strenna natalizia di qualsiasi valore, tutti i valori costituiranno reddito imponibile.

A titolo esemplificativo ipotizziamo il caso di un’azienda che nel corso dell’anno 2017 riconosce allo stesso dipendente:

  1. un importo in denaro pari a 250,00 euro in occasione della nascita del primo figlio oppure per matrimonio,
  2. buoni benzina del valore di 100,00 euro,
  3. un buono acquisto del valore di euro 50,00 da spendere presso un grande magazzino,
  4. una strenna natalizia del valore complessivo di euro 100,00.

L’erogazione liberale in denaro concessa al dipendente per il primo figlio o il matrimonio (euro 250,00) deve essere interamente assoggettata a contribuzione e tassazione poiché è una dazione in denaro.

Le altre 3 erogazioni, essendo erogazioni in natura di valore complessivo non superiore a 258,23 euro nell’anno, manterranno il beneficio di esenzione.

E’ doveroso rammentare che, per effetto della assimilazione reddituale a quello di lavoro dipendente le norme richiamate sono applicabili anche al reddito da collaborazione coordinata e continuativo.

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