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Revisione della disciplina delle mansioni | n. 36/2015

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ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 su SO alla GU n. 144 del 24/06/2015
Proseguiamo l’analisi del Decreto 81/2015 occupandoci della revisione della disciplina della modifica delle mansioni in circostanza di rapporto di lavoro subordinato.
L’art. 3 del D. Lgs n. 81/2015 sostituisce integralmente l’art. 2103 del Codice Civile. La modifica tende a contemperare l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale nell’ipotesi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale (individuati sulla base di parametri oggettivi) e l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche.
MANSIONI RICONDUCIBILI ALLO STESSO LIVELLO E ALLA STESSA CATEGORIA DI INQUADRAMENTO
La modifica dell’art. 2103 conferma che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ma, rispetto alla formulazione precedente (che faceva riferimento alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte) stabilisce: <<… ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.>>
Dal 25 giugno 2015 il datore di lavoro che intenda modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore non è più tenuto, quindi, ad effettuare una comparazione tra la vecchia e la nuova mansione in termini di equivalenza. Infatti, il potere del datore di lavoro di mutare le mansioni (c.d. ius variandi) è ritenuto lecito se avviene tra quelle indicate nello stesso livello di inquadramento del CCNL, all’interno della stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e ovviamente a parità di retribuzione.
DEMANSIONAMENTO AL LIVELLO INFERIORE
E’ questa la novità più significativa.
E’ introdotta la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore senza necessità di ottenerne il consenso a condizione che si sia in presenza di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi.
La variazione “in peius” delle mansioni del lavoratore rientra ora tra i poteri organizzativi dell’imprenditore, il quale, in presenza di motivazioni oggettive, potrà demansionare lo stesso (di un solo livello) rimanendo all’interno della stessa categoria legale di inquadramento e, ovviamente, senza diminuire la retribuzione.
Si attende l’individuazione dei parametri oggettivi atti a definire quando si sia in presenza di ipotesi che ammettano lo “ius variandi in peius”.
ACCORDI INDIVIDUALI DI MODIFICA DELLE MANSIONI, DEL LIVELLO, DELLA CATEGORIA, DELLA RETRIBUZIONE
E’ ammessa la possibilità di stipulare, nelle sedi protette e nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.
MANSIONI SUPERIORI
E’ confermato il diritto del lavoratore, nel caso in cui sia assegnato a mansioni superiori, al trattamento corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diviene definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (in precedenza erano previsti tre mesi).
L’assegnazione alla mansione superiore diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Da notare che il diritto all’assegnazione a mansioni superiori non sussiste in presenza di ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio.
ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI <<QUADRI>>
E’ abrogato l’art. 6 della Legge 13 maggio 1985, n. 190 che prevedeva l’assegnazione a mansioni superiori ovvero a mansioni dirigenziali del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri, qualora la stessa si fosse protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

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