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Spesometro e comunicazioni dati IVA | info n.18/2017

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Lo spesometro, detto anche modello polivalente, riassume i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, in sostanza cessioni e acquisti di beni,  prestazioni di servizi rese e ricevute.

La scadenza per l’invio dello spesometro per l’anno 2016 è tuttora fissata al 10 aprile per i soggetti con liquidazione IVA mensile e al 20 aprile per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale. Ci si aspetta l’unificazione delle scadenze al 20 aprile ma purtroppo al momento non è ancora ufficiale.

L’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 marzo 2017, ha chiarito che:

  • i commercianti al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
  • i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel Modello polivalente dello spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dallo spesometro anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
  • è stato eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Per quest’anno 2017 lo spesometro diventa semestrale e le scadenze sono:

16 settembre 2017 per l’invio dei dati relativi al primo semestre 2017 e 28 febbraio 2018 per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2017 e dal 2018 le scadenze saranno trimestrali.

Oltre al nuovo spesometro, da quest’anno è stato introdotto un altro adempimento periodico per la   comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In sostanza dal 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare per via telematica (direttamente o tramite lo studio o altro intermediario abilitato), una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’ IVA.

Il 27 marzo sono state diffuse le modalità operative, è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.

Da segnalare che la comunicazione periodica dovrà essere presentata anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia a credito. Invece, ad oggi non è chiaro se sussista l’obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni (neanche le istruzioni risolvono tale casistica).

Facciamo chiarezza sulle scadenze

scadenze

 

Segnaliamo che per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati per le entrambe le comunicazioni, la sanzione è pari a 2 euro per ciascuna fattura riportata erroneamente e va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000 ma la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Si tenga presente che non risulta ad oggi possibile procedere con ravvedimento operoso, infatti, per ora, sarà possibile sanare, con sanzioni ridotte, unicamente errori/omissioni che avvengano entro i 15 giorni successivi alla scadenza trimestrale prevista normativamente.

Lo studio è a disposizione per fornirvi l’assistenza necessaria

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